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CONDIZIONI DI FORNITURA

Art. 1 - OGGETTO
Con il presente contratto, il Sottoscritto ........................................... (di seguito, per brevità, il ”Cliente”) e Acea ATO 2 S.p.A. (di seguito, per brevità, "Acea ATO 2") stipulano contratto di somministrazione d’acqua relativo all'utenza indicata in frontespizio.

Art. 2 - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
La fornitura di acqua è regolata:
a) dalle condizioni generali predisposte  da Acea ATO 2;
b) dalle norme emanate dagli organi pubblici competenti;
c) dalle condizioni speciali contenute nei singoli contratti di utenza.
Acea ATO 2 potrà modificare le condizioni che regolano i contratti di somministrazione in presenza di esigenze oggettive di razionalizzazione o miglioramento del servizio o di adeguamento a novità legislative in modo da soddisfare le condizioni dell’art. 1469 bis c.c. e s.m.i..

Art. 3 - PUNTO DI CONSEGNA
L'acqua è consegnata all'uscita della saracinesca posta a valle dell'apparecchio di misura.

Art. 4 - LIMITI DI UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA
Il Cliente deve utilizzare l'acqua soltanto per gli usi previsti dal contratto; non può cederla a terzi sotto qualsiasi forma, né può utilizzarla in locali o ambienti diversi per natura o ubicazione da quelli indicati nel contratto. Inoltre, il Cliente non può fare uso della risorsa idrica con modalità che comporti spreco o inquinamento: l'inadempimento di uno di questi obblighi può comportare la risoluzione del contratto, previa comunicazione formale da parte di Acea ATO 2 al Cliente, restando impregiudicata ogni altra azione legale sia in sede civile che penale.

Art. 5 - RICHIESTA DI FORNITURA
Per ottenere la fornitura il Cliente deve farne richiesta ad ACEA ATO 2 che si riserva di valutarla. La mancata accettazione, che potrà avvenire solo in presenza di ragioni obiettive, dovrà essere motivata e comunicata formalmente al richiedente.

Art. 6 – EFFICACIA DEL CONTRATTO
L'efficacia del contratto e, pertanto, l'erogazione della fornitura di acqua da parte di Acea ATO 2 è subordinata alle seguenti condizioni:
a) attestazione, da parte del Cliente, della regolare conformità alle vigenti disposizioni di legge degli scarichi degli impianti fognari, con l'assunzione della piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla loro manutenzione ed al loro funzionamento;
b) attestazione, da parte del Cliente, della regolarità amministrativa del fabbricato;
c) attestazione del titolo comprovante il diritto del richiedente sull'immobile;
d) ottenimento, a cura e spese del richiedente, dei consensi formali e servitù necessaria alla esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti per la fornitura; tali consensi dovranno essere rilasciati dal proprietario dell'immobile ove si effettuerà la fornitura;
e) versamento di quanto dovuto a titolo di spese di allacciamento e per la realizzazione dell’opera di presa e quanto altro necessario;
f) ottenimento e permanenza delle autorizzazioni e servitù necessarie.

Art. 7 - ANTICIPI SUI CONSUMI
Per le sole utenze fornite a contatore si richiede il versamento, al momento  della stipula:
a) di un acconto sui futuri consumi, pari all'importo di quelli impegnati per un semestre, da conguagliare all'atto della risoluzione del contratto;
b) di un'anticipazione pari all'importo di un trimestre di impegno
contrattuale, a titolo di “minimo anticipato” rivalutabile in caso di variazione delle tariffe. Acea ATO 2 potrà richiedere garanzie fideiussorie commisurate al prevedibile fatturato medio, a garanzia del pagamento dei futuri consumi.

Art. 8 - ALLOGGIAMENTO IMPIANTI E MISURATORI
Sono eseguite a cura e spese del Cliente le opere murarie o manufatti comunque necessari per l'alloggiamento degli impianti e apparecchi di misura.

Art. 9 - PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI
L'opera di presa e gli impianti a monte del punto di consegna restano di proprietà di Acea ATO 2 che potrà utilizzarli anche per terzi nel rispetto delle norme vigenti e costituiscono servitù inamovibile sulle proprietà attraversate.

Art. 10 - IMPIANTI ED APPARECCHI DEL CLIENTE
Gli impianti ed apparecchi del Cliente debbono rispondere alle normative vigenti in materia di distribuzione idrica. Il loro uso non deve provocare alterazioni alle condizioni di funzionamento della rete ACEA ATO 2 e/o alla distribuzione dell’acqua. Il Cliente è obbligato alla custodia ed al controllo dei suoi impianti ed apparecchi, ai fini di prevenire o eliminare tempestivamente le cause di dispersione o di inquinamento dell'acqua per danni, palesi od occulti, provocati dagli stessi. Acea ATO 2, pur non avendone l'obbligo, può verificare gli impianti ed apparecchi del Cliente. In caso di irregolarità degli stessi Acea ATO 2 potrà ordinare le modifiche che riterrà necessarie per il buon funzionamento del servizio sospendendo, se del caso, la fornitura per il tempo occorrente al loro adeguamento, da realizzarsi a cura e spese del Cliente. Acea ATO 2 è responsabile della qualità e quantità dell'acqua somministrata fino al "punto di consegna" ma non risponde, in nessun caso, delle perdite e dei danni comunque causati dall'acqua a valle del punto di consegna, salvo che per comprovate cause direttamente imputabili alla Società stessa.

Art. 11 - IMPIANTI ED APPARECCHI DI Acea ATO 2 E RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI.
Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi di proprietà di Acea ATO2 esistenti presso di lui per l’effettuazione della fornitura. Acea ATO 2 si riserva il diritto di accesso nei locali del Cliente ove sono collocati i propri impianti ed apparecchi. Le spese per la verifica degli apparecchi di misura richiesta dal Cliente, sono a carico del medesimo se gli errori risultano compresi entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno. Se nella verifica si riscontrassero invece errori maggiori di detto limite di tolleranza, il rimborso dovuto al Cliente, valutato in base all’errore accertato, si computerà considerando il periodo corrispondente all’anno precedente dall’ultima lettura fino alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio di misura difettoso. Tale ricostruzione terrà conto del consumo medio giornaliero del periodo in cui l’apparecchio di misura ha funzionato rilevando correttamente i consumi. L’arresto del funzionamento dell’apparecchio di misura, constatato direttamente da Acea ATO 2 o su segnalazione del Cliente, darà luogo al ricalcolo dei consumi presunti limitatamente al periodo dell’arresto con riferimento ai consumi del corrispondente periodo dell’anno precedente. Qualora l’utenza sia stata allacciata da meno di un anno ma da almeno sei mesi, il computo dell’acqua consumata sarà effettuato sulla base di consumi precedenti l’arresto dell’apparecchio di misura, o di quelli successivi alla riattivazione. Qualora vengano rilevate manomissioni negli impianti o nell’apparecchio di misura, tali da consentire un prelievo incontrollato dell’acqua, il Cliente, fatta salva nei suoi confronti l’azione penale, è tenuto al pagamento dell’acqua dispersa o derivata abusivamente alla tariffa di eccedenza nonché al rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute da Acea ATO2.

Art. 12 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA’
Ogni Cliente dovrà porre la massima cura nella ricerca e nell’immediata eliminazione di guasti nel proprio impianto interno che possano provocare dispersione di acqua.
Acea ATO 2 non ha alcun obbligo di richiamare l’attenzione del Cliente su eventuali aumenti di consumo anche sproporzionato, che ne derivassero.
Ogni Cliente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.
Nessun abbuono sul consumo dell’acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, direttamente o indirettamente imputabili al Cliente.

Art. 13 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale se non diversamente indicato sullo stesso: decorre dalla data di posa del misuratore e scade al termine del giorno/mese/anno da tale data. Il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo i casi di recesso o risoluzione indicati nel presente contratto, ovvero di disdetta, comunicata a mezzo raccomandata A.R. ovvero consegnata dal Cliente presso gli sportelli di Acea ATO 2 e riscontrata con ricevuta. Il rinnovo del presente contratto comporta l’accettazione delle tariffe in vigore.

Art. 14 - PREZZI E TARIFFE
I corrispettivi dovuti per la somministrazione nonché per il nolo e la manutenzione dell’apparecchio di misura sono quelli stabiliti nel tempo dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti pro-tempore. I corrispettivi sono al netto degli oneri fiscali e vari.
Gli oneri fiscali o di altra natura inerenti al contratto o alla fornitura sono a carico del Cliente. I corrispettivi e gli oneri fiscali saranno aggiornati in corso di contratto ogni qualvolta l'Autorità competente vigente pro-tempore lo delibererà. I corrispettivi per il quantitativo minimo impegnato sono dovuti per tutta la durata del contratto anche se il consumo effettivo del periodo di fatturazione risulta inferiore.

Art. 15 - FATTURAZIONE
Le fatture sono emesse con frequenza di norma trimestrale in base ai consumi rilevati direttamente da Acea ATO 2 o comunicati dal Cliente con le modalità previste in fattura. In carenza di rilevazione diretta o comunicazione dei consumi reali, Acea ATO 2 è autorizzata ad emettere fatture d'acconto il cui importo sarà determinato sulla base dei consumi pregressi dell'utenza. Le fatture di conguaglio saranno emesse, di norma, con la fatturazione del periodo immediatamente successivo a quello in cui sia stata effettuata la rilevazione o sia stata comunicata l'autolettura. I consumi relativi alle forniture private a "bocca tarata" verranno fatturati con cadenza semestrale anticipata; quelle relative a forniture a Enti pubblici verranno fatturati con cadenza annuale posticipata. Acea ATO 2 può modificare, previa autorizzazione delle Autorità competenti, dette modalità di fatturazione, dandone congruo preavviso al Cliente anche mediante avviso pubblico.

Art. 16 - TERMINI DI PAGAMENTO - INDENNITÀ DI MORA
Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento della fattura nei termini e con le modalità indicate nella stessa. Decorso il termine di scadenza, Acea ATO 2, ferma restando la facoltà di sospendere la fornitura e risolvere il contratto dandone congruo preavviso al Cliente, addebiterà gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di 2 punti. Il ripristino della somministrazione interrotta temporaneamente per morosità è in ogni caso subordinato al versamento di quanto dovuto ad Acea ATO 2, compreso il rimborso delle spese di riallacciamento predeterminate.

Art. 17 - INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DELLA FORNITURA
L'acqua è fornita con continuità, salvo patti speciali o cause di forza maggiore.
Acea ATO 2 non sarà responsabile per sospensione o diminuzione di acqua o di pressione da qualsiasi causa provocate. Le interruzioni o limitazioni di fornitura per cause accidentali, scioperi, ragioni di servizio, ordini delle Autorità e le variazioni di pressione per cause accidentali e, in generale, per cause non direttamente imputabili a colpa di Acea ATO 2, non danno luogo a risarcimento danni nè a riduzioni di corrispettivi e/o a risoluzione del contratto. Qualora la sospensione della somministrazione dell'acqua superi 15 giorni, il Cliente potrà richiedere un abbuono proporzionale sui corrispettivi fissi.
Acea ATO 2 può interrompere la fornitura per manutenzione o altre esigenze, arrecando, compatibilmente con le necessità del servizio, il minimo disturbo all'utenza.

Art. 18 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
Acea ATO 2 può sospendere la fornitura prima della scadenza del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1565 del codice civile, qualora il Cliente si renda responsabile di gravi inadempienze, quali il mancato pagamento delle fatture, l'impedimento dell'accesso all'impianto domestico, la mancata lettura del contatore per causa imputabile al Cliente, l'alimentazione di utenza non prevista dal contratto, il ripristino abusivo della fornitura idrica, la manomissione del contatore o dell'impianto a monte di esso. La sospensione può essere estesa anche alle altre utenze in corso, per qualsiasi uso, di cui è intestatario lo stesso soggetto.

Art.19 - FACOLTA' DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Acea ATO 2 potrà risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con addebito immediato dei corrispettivi dovuti sino alla scadenza e degli eventuali maggiori danni:
a) quando gli impianti del Cliente provochino alterazioni alle condizioni di funzionamento della rete di Acea ATO 2 e/o alle condizioni di distribuzione dell’acqua;
b) quando il Cliente si opponga alle ispezioni da parte dei dipendenti di Acea ATO 2;
c) quando il Cliente manometta gli impianti o i misuratori di proprietà di Acea ATO 2;
d) ogni qualvolta Acea ATO 2 venga a conoscenza, successivamente alla stipula del contratto, che il Cliente detiene l’immobile fornito senza titolo legittimo.

Art. 20 - CAMBIAMENTO DI UTENZA
Il Cliente che vende, cede, affitta ad altri o cessi comunque di utilizzare i locali dove sono installati gli impianti di fornitura idrica di proprietà di Acea ATO 2, deve darne formale ed immediata comunicazione ad Acea ATO 2 mediante raccomandata A.R. ovvero presso gli sportelli della Società che darà riscontro con ricevuta. In caso contrario il Cliente rimarrà responsabile del pagamento dei consumi di acqua effettuati dai suoi successori e dei canoni di acqua relativi, nonché di qualunque danno che potrebbe essere arrecato ai misuratori ed agli impianti di cui Acea ATO 2 è proprietaria. Il Cliente che abbia un debito verso Acea ATO 2 non potrà ottenere, nemmeno per interposta persona, la riattivazione della fornitura o altra fornitura da parte di Acea ATO 2 nè, ottenutala, continuare a fruirne se prima non sia stato saldato il debito stesso.

Art. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO
Acea ATO 2 può cedere il contratto ad altra Impresa.

Art. 22 – COMUNICAZIONI
Le comunicazioni dirette individualmente al Cliente verranno effettuate all’indirizzo della fornitura o presso il domicilio eletto dallo stesso e quelle dirette alla totalità degli utenti verranno effettuate tramite stampa o mezzi di comunicazione di massa o con messaggi riportati sulle bollette.

Art. 23 - FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia inerente il rapporto di somministrazione è competente esclusivamente il foro di Roma.

Art. 24 - REGOLAMENTO DI FORNITURA
Il presente contratto è disciplinato dal vigente "Regolamento di utenza" e dalla vigente "Carta dei Servizi" dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale – A.ATO n. 2 Lazio Centrale - Roma che il Cliente dichiara di conoscere ed espressamente accetta.

Art. 25 - INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, ACEA ATO 2 S.p.A. informa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata.
I dati medesimi saranno custoditi ed utilizzati per consentire lo svolgimento del rapporto contrattuale di fornitura e, nel caso di ulteriore espresso consenso, a fini promozionali, di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte di prodotti e servizi da parte di ACEA ATO 2 S.p.A., ACEA S.p.A., ed altre società controllate e/o collegate al Gruppo ACEA.
Il trattamento viene eseguito prevalentemente con strumenti elettronici o, quando necessario, con procedure manuali ed in ogni caso con l'adozione delle precauzioni e cautele atte ad evitare l'uso improprio o l'indebita diffusione dei dati stessi.
Per alcune attività collegate alla prestazione del servizio di somministrazione i Suoi dati dovranno essere comunicati a Società o professionisti che operano per loro conto e svolgono attività di consulenza, servizi di pagamento ed esattoria, controllo frodi, recupero crediti, imbustamento, smistamento e trasporto di corrispondenza alla clientela, lettura contatori, revisione contabile, archiviazione, gestione dei crediti ed altre attività comunque connesse alla gestione dei rapporti contrattuali di fornitura. A tal proposito si comunica che il relativo elenco aggiornato è a disposizione presso la sede di ACEA ATO 2 S.p.A. in P.le Ostiense n. 2, 00154 - Roma.
Il Suo consenso riguarderà anche l'attività ed il trattamento svolti dai suddetti soggetti.
Nel caso abbia fornito dati sensibili, Le chiediamo altresì di manifestare il Suo Consenso al trattamento dei dati medesimi, esclusivamente finalizzato alla gestione del rapporto contrattuale.
La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è ACEA ATO 2 S.p.A. con sede in P.le Ostiense n.2, 00154 - Roma.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/03, Lei potrà in ogni momento richiedere informazioni sui Suoi dati e sulla loro utilizzazione, farli aggiornare, integrare, rettificare ovvero chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento e, comunque, esercitare ogni altro diritto previsto dalla legge, rivolgendosi al Titolare del trattamento ACEA ATO 2 S.p.A., P.le Ostiense n.2, 00154 – Roma.
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