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INFORMAZIONI COMMERCIALI
Subentro nella titolarità di un’utenza
La richiesta di subentro di un’utenza può essere richiesta per una fornitura che ricade in uno dei Comuni nel territorio in cui Acea ATO2 gestisce il servizio idrico integrato.
Il subentro può essere richiesto per un’unica unità immobiliare, unicamente da parte del convivente dell’intestatario del precedente contratto.

Il subentro è previsto solamente in due casi:
- per successione
L'erede diretto dell'intestatario del contratto (coniuge, figlio) già convivente che usufruiva di fatto della fornitura, può subentrare a tutti gli effetti, per diritto di successione, nella titolarità del rapporto se l'utenza si riferisce all'abitazione di residenza e se si tratta di un'unica unità immobiliare (1 appartamento). La variazione viene effettuata senza alcun addebito di spese e non modifica il contratto preesistente
- per separazione/divorzio
Se il richiedente è legalmente separato o divorziato ed è l'assegnatario dell'appartamento coniugale, viene assoggettato allo stesso trattamento applicato per l'erede convivente del precedente intestatario. La variazione è possibile solamente se si tratta di un'unica unità immobiliare (1 appartamento). La variazione viene effettuata senza alcun addebito di spese e non modifica il contratto preesistente
Domanda 1
Quale tipologia di subentro desidera richiedere?

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